CON LA CIRC.107 del 23/09/2020 INPS riconosce il diritto alla maggiorazione per le prestazioni
A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione
Requisiti anagrafici
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso
Requisiti reddituali
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura,
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra,
- l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
- i trattamenti di famiglia,
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
2. Incremento della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222
In forza dell’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, come modificato dall’articolo 15 del
2.1 Domanda
Considerato che l’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001 prevede l’applicazione dell’incremento di cui all’articolo 38, comma 1, alla maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988 che,
2.2 Decorrenza
Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda,
Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.
Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.
Con riferimento agli aspetti non disciplinati con la presente circolare si rinvia alle circolari e
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