mercoledì 30 settembre 2020

sanatoria 2020 , codici F24 , contributi forfettari (ulteriori)

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

 n. 223 dell’8 settembre 2020, sono state stabilite le somme dovute a titolo di contributo forfettario, per ciascun mese o frazione di mese, per i diversi settori di attività, come di seguito indicato

Per procedere alla regolarizzazione dello straniero irregolare, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo di

  • 300,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • 156,00 euro per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • 156,00 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Tanto premesso, per consentire il pagamento dei contributi forfettari 

 tramite il modello
 sono istituiti i seguenti codici tributo:
  • CFZP” denominato “Contributo forfettario 300 euro – emersione lavoro irregolare – settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse – DM 7 luglio 2020”;
  • CFAS” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settori assistenza alla persona – DM 7 luglio 2020”;
  • CFLD” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare – DM 7 luglio 2020”.

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lunedì 28 settembre 2020

sabato 26 settembre 2020

#edisu #piemonte #CU anche per gli #studenti #universitari da indicare nell #isee per la riduzione delle #tasse #universitarie

 EDISU PIEMONTE rende disponibili le CU al fine della dichiarazione ISEE 

per gli studenti percettori di borse di studio ed indennizzi o rimborsi vari percepiti , 

da dichiararsi pena la non validità della certificazione isee atta alla richiesta 

della riduzione delle tasse universitarie.

EDISU Sportello on line ( credenziali ): ( CLICCA QUI LO SPORTELLO ON_LINE )

  • username digita la tua Matricola Ateneo preceduta da un numero di zeri tali da raggiungere la lunghezza complessiva di 9 caratteri 
  • password i primi 8 caratteri in maiuscolo del Codice Fiscale
entrare con SPID per chi ha le credenziali

Un esempio?

Matricola Ateneo 123456 (lo username sarà quindi 000123456)

Codice fiscale ABCDEF94G01L219M(la password sarà ABCDEF94)


La certificazione Unica CU è scaricabile dallo Sportello online, 

sezione “Certificazione Pagamenti”

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pensioni invalidità , diritto alla maggiorazione , la circolare inps ” diritto al milione “

CON LA CIRC.107 del 23/09/2020 INPS riconosce il diritto alla maggiorazione per le prestazioni 

assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi (pensioni di inabilità). 
Importi e limiti di reddito

A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione 
di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire 
un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

Requisiti anagrafici

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso 

dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

Requisiti reddituali

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. 

Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. 
Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, 

ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, 
i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi

  • il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, 
  • l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
  • i trattamenti di famiglia, 
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

2. Incremento della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222

In forza dell’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, come modificato dall’articolo 15 del 

decreto-legge n. 104/2020, ai titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della
 legge n. 222/1984, di età superiore a diciotto anni, 
è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale 
di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fino a garantire un reddito mensile 
proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione), a condizione che 
non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, 
fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38.

2.1 Domanda

Considerato che l’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001 prevede l’applicazione dell’incremento di cui all’articolo 38, comma 1, alla maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988 che, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della medesima legge, può essere riconosciuta solo a domanda
gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, 
devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo 
incremento, secondo le consuete modalità.

2.2 Decorrenza

Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, 

sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.

Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

Con riferimento agli aspetti non disciplinati con la presente circolare si rinvia alle circolari e 

ai messaggi pubblicati dall’Istituto in materia, ove compatibili.

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sanatoria 2020 ( dettagli operativi )

 A seguito domanda di SANATORIA 2020


QUALORA NELLA DOMANDA
circ . INPS 101 del 11/09/2020

SOLO NEL CASO 

BISOGNERA’ PROVVEDERE ALLA STIPULA 

DI UN CONTRATTO SENZA ATTENDERE 

LA CONVOCAZIONE DA PARTE DELLA QUESTURA 

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sabato 19 settembre 2020

#bonuspc #voucher. #sole24ore


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DECRETO SEMPLIFICAZIONI è LEGGE

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n. 120, 

di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni ( il testo ) ), 

recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Consulta la scheda delle novità ( QUI )

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SANATORIA 2020 , SI PARTE CON I CONTRATTI , ANCHE SENZA CONVOCAZIONE QUESTURA

A seguito domande SANATORIA 2020  

presentate sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/

tramite  DM è stato fissato il costo dei contributi forfettari ULTERIORI da versare (qui)

da aggiungersi al contributo forfettario iniziale di 500€.

INPS tramite apposita circolare detta le regole per  provvedere alla 

comunicazione di assunzione entro la data dell’ 11/10/2020 

(30gg dalla pubblicazione di tale circolare)

LA CIRC INPS ( cir.101 09/2020 )

APPROFONDIMENTI

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REM ( reddito emergenza ) la Circ. INPS per la terza trance

Il decreto agosto ha prorogato il reddito di emergenza prevedendo 

una terza quota per i nuclei familiari in possesso dei requisiti 
per accedere alle prime due quote. 

L’importo della mensilità aggiuntiva, da chiedere all’INPS 
entro il 15 ottobre 2020, è invariato 
e compreso fra i 400 e gli 800 euro, 
elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti. 

Rispetto ai requisiti di accesso, cambia il valore del reddito familiare mensile, 
ora riferito al mese di maggio e viene aggiornato l’elenco delle incompatibilità 
con i bonus per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica.

Con la circ.102 del 11 settembre2020 l’INPS illustra i nuovi aspetti normativi della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché requisiti per l’accesso e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi. 

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martedì 8 settembre 2020

domenica 6 settembre 2020

bonus mobilità “BONUS BICI” arriva decreto attuativo

 bonus mobilità “BONUS BICI” arriva decreto attuativo

leggi (qui)

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giovedì 3 settembre 2020


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